Investire SGR aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602.
Dal
9 gennaio 2017, l’Ombudsman – Giurì Bancario non accetterà più ricorsi. A partire dalla medesima data, in caso di mancata risposta da parte della Società entro 60 giorni dalla presentazione del reclamo o qualora insoddisfatto dell’esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, il Cliente al dettaglio potrà presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”) presso la Consob, per controversie riguardanti la violazione da parte di InvestiRE SGR degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.
Possono adire l’ACF gli Investitori c.d. al dettaglio, diversi dalle controparti qualificate ai sensi dell’art. 6, comma 2 quater, lett. d) del TUF e dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF.
Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di:
- somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila;
- danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi summenzionati e quelli che non hanno natura patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all’ACF:
- deve essere esercitato dall’Investitore entro un anno dalla presentazione del reclamo o, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF (9 gennaio 2017), entro un anno da tale data;
- non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Il ricorso all’ACF può essere proposto - esclusivamente dall’Investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di un procuratore - quando non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
L’accesso all’ACF è interamente gratuito per l’Investitore e sono previsti termini di risoluzione ridotti (90 giorni dal completamento del fascicolo).
Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dell’Investitore di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.
Investire SGR garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dai Clienti, saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dall’ACF. In caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, Investire SGR fornirà al Cliente adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all’ACF presso la CONSOB.
Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e per la conoscenza specifica del dettato normativo e del compendio regolamentare e procedurale in merito all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, si fa rinvio al sottostante riferimento internet:
http://www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie